L’articolo 8 bis sostituisce L’articolo 8 del regolamento FALSI D’AUTORE
Art. 8 BIS – Proprietà dell’opera e diritti d’autoreL’opera rimarrà di proprietà esclusiva e a titolo definitivo dell’artista partecipante. L’autore mantiene la paternità intellettuale e la proprietà fisica della stessa, assumendo tuttavia l’impegno formale di metterla a completa disposizione degli organizzatori sia durante le giornate del concorso “Falsi d’Autore”, sia nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla manifestazione, al fine di consentire le operazioni di allestimento e disallestimento della mostra. L’artista concede altresì agli organizzatori il diritto di utilizzo, esposizione, riproduzione fotografica e pubblicazione dell’opera per scopi istituzionali, promozionali o d’archivio legati alla manifestazione.